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Un solo cognome per la moglie. Le novità sui banchi parlamentari nel diritto matrimoniale.

La legislazione attuale in materia di cognome e di cittadinanza non rispetta il principio dell'uguaglianza fra l'uomo e la donna e deve es­sere modificata, anche a seguito di una sentenza di Strasburgo. I la­vori parlamentari sono ormai in fase avanzata e porteranno ad una mo­difica del Codice civile. L'abbandono del doppio cognome per le don­ne sposate e la possibilità per i figli di assumere il cognome della madre sono le principali novità della riforma del diritto matrimonia­le attualmente in discussione a Berna. La riforma, voluta in nome della parità uomo-donna anche a seguito di una sentenza della Cor­te europea dei diritti dell'uomo

Da: CdT, 12.11.2008, pag 3

<>Prospettive

La legislazione attuale in materia di cognome e di cittadinanza non rispetta il principio dell'uguaglianza fra l'uomo e la donna e deve es­sere modificata, anche a seguito di una sentenza di Strasburgo. I la­vori parlamentari sono ormai in fase avanzata e porteranno ad una mo­difica del Codice civile. L'abbandono del doppio cognome per le don­ne sposate e la possibilità per i figli di assumere il cognome della madre sono le principali novità della riforma del diritto matrimonia­le attualmente in discussione a Berna. La riforma, voluta in nome della parità uomo-donna anche a seguito di una sentenza della Cor­te europea dei diritti dell'uomo, ha già superato le fasi iniziali della procedura parlamentare e se riceverà il nulla osta dei due rami del Par­lamento potrebbe entrare in vigore contemporaneamente al rinnova­to Codice civile, di cui è parte integrante. 

 Un solo cognome per la moglie
 Le novità sui banchi parlamentari nel diritto matrimoniale e di cittadinanza


 PAGINA DI CARLO MANZONI
  Il 22 agosto scorso un'impor­tante commissione parlamenta­re, quella degli affari giuridici del Consiglio nazionale, ha gettato le basi per un cambiamento che ga­rantirà le pari opportunità fra i sessi anche in materia di cogno­me e di cittadinanza. Il rapporto finale della commissione, adot­tato con 13 voti a favore, 5 con­trari e un'astensione, lascia inten­dere che non tutti i dettagli incon­trano l'unanimità. Del resto, nel­la procedura di consultazione dei partiti e dei Cantoni, aveva fatto discutere soprattutto la parte re­lativa al cognome dei figli. Si può quindi presumere che il dibatti­to in Parlamento sarà ancora vi­vace, anche se molti punti impor­tanti, come il principio dell'im­mutabilità del cognome di nasci­ta, sembrano acquisiti. Ma si trat­ta di una materia delicata, dal momento che tocca l'essenza stessa della famiglia (nella con­sultazione il Partito popolare de­mocratico non si era pronuncia­to) per cui nel dibattito nel ple­num del Parlamento le varie sen­sibilità vorranno sicuramente esprimere la propria voce.
 La legislazione in vigore
 La legislazione in vigore, approva­ta nel 1984 nell'ambito della ri­forma del diritto matrimoniale, non garantisce pienamente l'uguaglianza fra donna e uomo. Negli ultimi vent'anni la coscien­za sociale in materia ha subìto un'evoluzione costante ed ha da­to luogo ad atti parlamentari, so­prattutto da parte delle deputa­te. Un primo progetto di adegua­mento, elaborato in seguito ad un'iniziativa parlamentare di Su­sette Sandoz, è stato respinto nel 2001 dalle Camere. Due anni do­po, nel giugno 2003, la consiglie­ra nazionale Susanne Lauteneg­ger Oberholzer è tornata alla ca­rica con un'iniziativa parlamen­tare che ha trovato un buona ac­coglienza; il processo di revisione legislativo si è messo in moto e la riforma è ora pronta per l'appro­vazione definitiva, ispirandosi al principio dell'immutabilità del cognome di nascita. Ma è soprat­tutto a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti del­l'uomo( CEDU) del 1994, che la legislazione attuale svizzera de­ve essere modificata in modo ta­le da garantire l'uguaglianza fra uomo e donna.
  Il vigente diritto dispone che il cognome coniugale è quello del marito con due possibilità di de­roga: la prima consente alla spo­sa di mantenere il proprio cogno­me, anteponendolo a quello co­niugale; la seconda accorda agli sposi di portare il cognome del­la sposa mediante istanza di cam­biamento del nome. Se dopo la celebrazione del matrimonio gli sposi chiedono di poter portare il cognome della moglie come co­gnome coniugale, lo sposo può dichiarare di voler mantenere il proprio cognome anteponendo­lo a quello coniugale. D'altra par­te non è raro che in Svizzera, e unicamente in Svizzera, gli spo­si scrivano il cognome coniuga­le anteponendolo al cognome precedente, in genere quello da celibe o nubile del coniuge che ha ufficialmente rinunciato al suo, unendoli con un trattino per formare un cognome d'affinità; si tratta tuttavia di una semplice consuetudine priva di qualsiasi fondamento legale formale nel diritto federale.
 E in caso di divorzio?
 In caso di divorzio, il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dalla sentenza, non dichiari all'uffi­ciale dello stato civile di volere riprendere il proprio cognome da celibe o nubile o il cognome che portava prima del matri­monio.
  Per quanto riguarda il cognome dei figli il diritto vigente prevede che se i genitori sono uniti in ma­trimonio, il figlio ne assume il co­gnome. Se i genitori non sono sposati, il figlio assume il cogno­me della madre. Il figlio allevato sotto l'autorità del padre può as­sumerne il cognome mediante istanza di cambiamento del no­me se i genitori non sono uniti in matrimonio.
  In virtù dell'articolo 161 del Co­dice civile, la moglie acquista la cittadinanza cantonale e l'atti­nenza comunale del marito sen­za perdere quella che aveva da nubile. Il matrimonio non ha in­vece alcun effetto sulla cittadi­nanza cantonale e sull'attinenza comunale del marito. Anche il di­vorzio non ha effetti sulla cittadi­nanza cantonale e sull'attinenza comunale dei coniugi.
  Se i genitori sono uniti in matri­monio, il figlio segue la cittadi­nanza cantonale e l'attinenza co­munale del padre. Se i genitori non sono sposati, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l'atti­nenza comunale della madre. Tuttavia, il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l'autorità del padre, ottiene di assumerne il cognome, ne se­gue anche la cittadinanza canto­nale e l'attinenza comunale. Il fi­glio adottato minorenne acqui­sta la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dei genito­ri adottivi in luogo di quelle an­teriori.
 Le novità proposte
 Per quanto concerne il diritto del cognome, la Commissione degli affari giuridici opta per il princi­pio dell'immutabilità del cogno­me di nascita. Questo principio prevede un'eccezione nel caso delle coppie unite in matrimonio, che potranno dichiarare di voler assumere un cognome coniuga­le che dovrà essere uno dei loro cognomi da celibe o nubile. I ge­nitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi deter­minano il cognome dei loro figli comuni scegliendolo tra i rispet­tivi cognomi da celibe o nubile. Il figlio di genitori uniti in matri­monio che portano un cognome coniugale porta questo cognome. Se i genitori non sono sposati, il fi­glio porta il cognome da nubile della madre.
  Anche la disciplina del diritto di cittadinanza cantonale e di atti­nenza comunale è stata riveduta sotto il profilo dell'uguaglianza tra donna e uomo. Il progetto di­spone che ciascun coniuge con­servi la propria cittadinanza can­tonale e attinenza comunale.
  La legislazione vigente in mate­ria di cognome e di cittadinanza contraddice il principio del­l'uguaglianza tra uomo e donna e deve quindi essere modificata. Si vuole dunque elaborare un di­sciplinamento che permetta di ri­tirare le riserve emanate dalla Svizzera in occasione della rati­fica del Protocollo n. 7 alla CEDU (Convenzione europea dei dirit­ti dell'uomo) e della Convenzio­ne ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.
  Il nome fa parte dei diritti della personalità. Tenuto conto del di­ritto al matrimonio e del diritto alla protezione della sfera priva­ta, non si capisce perché uno de­gli sposi sia tenuto per legge a cambiare cognome in occasione del matrimonio. Una persona do­vrebbe, piuttosto, portare per tut­ta la vita il cognome di nascita. Di conseguenza, il progetto preve­de che, in linea di massima, cia­scuno sposo continui a portare il proprio cognome attuale anche dopo il matrimonio. Si ritorna co­sì Galla soluzione adottata da al­cuni Cantoni romandi prima del­l'entrata in vigore del Codice ci­vile svizzero nel 1907.
 Principio d'uguaglianza
 Gli sposi che desiderano espri­mere il vincolo che li unisce at­traverso il cognome devono ave­re la possibilità di determinare, in occasione della celebrazione del matrimonio, un cognome co­niugale scelto tra quello dello sposo o quello della sposa. Se­condo la commissione è così Gri­spettato il volere di quanti desi­derano osservare la tradizione; al tempo stesso, sono presi in con­siderazione i diversi bisogni.
  Con il nuovo disciplinamento, in­vece, il cognome assunto grazie al matrimonio non deve poter es­sere trasferito a un nuovo partner e ai futuri figli comuni. Può esse­re scelto come cognome coniu­gale solo il cognome da celibe o nubile di uno degli sposi.
  Il fatto che attualmente, in occa­sione del matrimonio, la sposa acquisti la cittadinanza cantona­le e l'attinenza comunale del ma­rito senza per altro perdere le pro­prie è contrario al principio del­l'uguaglianza tra donna e uomo, visto che l'inverso non vale per lo sposo. Ciascuno sposo conser­verà la propria cittadinanza can­tonale e attinenza comunale, sen­za acquistare quella del coniuge. Gli sposi che non portano un co­gnome coniugale devono poter liberamente decidere quale co­gnome (materno o paterno) da­re ai loro figli. Il cognome scelto al momento della nascita del primo figlio è attribuito a tutti i futuri fi­gli comuni. Il principio dell'ugua­glianza tra donna e uomo ha un limite in caso di disaccordo dei genitori circa il cognome dei fi­gli. Il progetto di riforma dispo­ne che, in caso di disaccordo, il figlio assume il cognome della madre, equiparando così i figli di genitori uniti in matrimonio e quelli di genitori che non sono sposati. È questo un punto che farà sicuramente ancora discute­re; sono infatti in gioco valori le­gati alla concezione tradizionale del matrimonio.
 




 




QUESTIONE DI UGUAGLIANZA Presto ci sarà una modifica del Codice civile. (Key)

STORIA
 Quando il cognome era solo un fatto privato

 Per parecchio tempo, nella storia, il cognome non è stato oggetto di regolamentazione. Ancora verso la metà XIX secolo era conside­rato una questione privata. Il matrimonio non produceva alcun ef­fetto: marito e moglie conservavano ciascuno il proprio cognome. Le prime disposizioni sul cognome appaiono soltanto alla fine del XVIII secolo, a fini d'ordine e di identificazione. Il cognome acqui­sta allora due funzioni: da un lato, serve a identificare una perso­na nelle sue relazioni con lo Stato e la società e, dall'altro, è par­te della personalità e, in quanto tale,protetto.
  In Europa occidentale, nel XVII e XVIII secolo, alle donne sposa­te è concesso portare anche il co­gnome del marito. Nell'ambito della codificazione degli effetti giuridici del matrimonio, alla fine del XVIII secolo, il diritto della sposa di assumere il cognome dello sposo si trasforma - nei Pae­si germanofoni, compresi i Can­toni della Svizzera tedesca - in obbligo di cambiare cognome. Negli ordinamenti d'origine ro­mana o anglosassone permane invece il diritto consuetudinario secondo il quale la sposa porta il cognome del marito oltre al pro­prio.
  L'obbligo della sposa di cam­biare cognome si è estesa ai Can­toni romandi e al Ticino nel 1907, con l'adozione del Codice civile svizzero.
 Le tappe del diritto
 La riforma del diritto matrimo­niale del 1984, entrata in vigore il 10 gennaio 1988, e intende « isti­tuire tra marito e moglie, per il bene dell'unione coniugale, una collaborazione fondata sull'egua­glianza dei diritti e degli obbli­ghi ». Vista la sempre maggiore eguaglianza tra donna e uomo nella vita pubblica, era in effetti opportuno promuovere la parità giuridica dei coniugi. In materia di cognome e di cittadinanza il progetto del Consiglio federale del 1979 prevedeva il manteni­mento del principio secondo il quale la sposa prende il cogno­me dello sposo. All'epoca, il Con­siglio federale notava che lascia­re ai fidanzati la possibilità di sce­gliere come cognome coniugale quello dell'uno o dell'altro era una parità puramente formale, poiché uno dei coniugi doveva ri­nunciare al proprio cognome. Il Consiglio federale ricordava al­tresì che, in virtù dell'articolo 30 CC, i coniugi potevano essere au­torizzati, per gravi motivi, a cam­biare il proprio cognome, assu­mendo quello da nubile della sposa. Per tener conto degli svi­luppi sociali, il progetto governa­tivo dava quindi alla donna co­niugata il diritto non solo di ag­giungere, ma anche di anteporre a quello del marito il proprio co­gnome da nubile, a condizione tuttavia che il cognome coniuga­le fosse riconoscibile (per es. Ber­nasconi in Goggi). Solo il cogno­me coniugale sarebbe figurato nei registri ufficiali.
  L' Assemblea federale modificò il disegno di revisione, adottando una disposizione in virtù della quale la sposa può dichiarare di voler mantenere il proprio cogno­me da nubile seguito dal cogno­me coniugale; la donna coniuga­ta può così portare un doppio co­gnome che figura nei registri del­lo stato civile.
  Il diritto di cittadinanza era così disciplinato:fino all'entrata in vi­gore della riforma del 1984, la moglie perdeva la propria citta­dinanza cantonale e attinenza co­munale per seguire quella del co­niuge. Lo statuto del marito, in­vece, rimaneva immutato.
  Nonostante la proposta del Con­siglio federale di conservare la normativa vigente, il Parlamen­to modificò la legge in modo che la moglie acquisisse la cittadinan­za del marito senza perdere quel­la che possedeva prima del ma­trimonio.
 La riserva svizzera
 La soluzione adottata dal Parla­mento nell'ottobre 1984 sapeva di compromesso: non garantiva la piena uguaglianza tra donna e uo­mo i­n materia di cognome e citta­dinanza. L'articolo 5 del Protocol­lo n. 7 alla Convenzione per la sal­vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CE­DU), entrato in vigore per la Sviz­zera il 1° novembre 1988, recita «i coniugi godranno dell'uguaglian­za di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in ca­so di matrimonio, durante il ma­trimonio e dopo la fine del matri­monio stesso [...] ». La Svizzera ha emesso una riserva a favore del­l'applicabilità delle disposizioni di diritto federale concernenti il cognome ma con una decisione del 22 febbraio 1994 la Corte eu­ropea dei diritti dell'uomo ha di­chiarato priva di efficacia la riser­va della Svizzera nel Protocollo n.
  7 in merito al cognome e alla cit­tadinanza. In seguito a questa sen­tenza, il 1° luglio 1994 il Consiglio federale ha modificato l'ordinan­za sullo stato civile, autorizzando losposoamantenereilproprioco­gnome da celibe, anteponendolo a quello coniugale, se gli sposi fa­n­no domanda di portare il cogno­me­da nubile della sposa come co­gnome coniugale. Poiché questa possibilità è prevista nell'ordinan­za sullo stato civile e non nel Co­dice civile, la normativa contenu­ta in quest'ultimo continua a es­sere contraria al principio della parità dei sessi e l'ordinanza è in contraddizione con la legge. Da qui la necessità di una riforma.
 NON SOLO ANAGRAFE

 La scelta del cognome tocca la sfera dell'identità. (Key)

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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