Da: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_6758.asp
Con la sentenza n.6200 del 13 marzo 2009, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato due principi di diritto.
Il primo è che il coniuge a cui spettano gli alimenti, anche se usa
l'abitazione fornitagli dai genitori, non perde il dirito al
mantenimento. Il secondo è che nonostante il minore rifiuti di vedere
una madre anoresica, questo non fa perdere alla donna, ancorchè abbia
difficoltà a rapportarsi a terzi, il diritto di vedere suo figlio.
L'appellante lamentava, come primo motivo, che la Corte
d'Appello avesse riconosciuto "il diritto all'assegno di mantenimento,
senza considerare adeguatamente, ritenendo la circostanza irrilevante,
che la situazione economica del coniuge richiedente deve essere
apprezzata anche alla luce di quanto riceva dalla famiglia di origine
che nella specie aveva provveduto ad acquistare una casa e concederla
in uso alla figlia e senza tener conto che egli, quale coniuge
affidatario, deve provvedere da solo alle esigenze dei due figli" come
si legge nei motivi che hanno indotto il marito
a proporre ricorso in Cassazione. La Corte, però, ha ritenuto infondata
questa motivazione perché, in merito alla utilizzazione da parte della
moglie della casa messale a disposizione da parte dei genitori, "la
circostanza è irrilevante in quanto il coniuge, tenuto alla prestazione
non può ritenersi esonerato nei confronti dell'altro coniuge qualora
questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie
allorché tale aiuto si sia reso necessario proprio in considerazione
della modesta entità del contributo al mantenimento (giurisprudenza
costante).
Con il secondo motivo, invece l'appellante, lamentava il fatto che la
Corte d'Appello aveva riconosciuto il diritto di visita alla madre
nonostante il figlio non volesse avere rapporti con lei e nonostante la
personalità psicotica della moglie. La Corte, pur prendendo atto della
patologia di cui è affetta la moglie e delle difficoltà nel rapportarsi
con i terzi, ha ritenuto, rigettando il ricorso del marito. "di non
recidere il già tenue legame tra il minore e la madre limitando gli
incontri, peraltro in un ambiente protetto qual è l'abitazione dei
nonni materni".
(Data: 29/03/2009 9.00.00 - Autore: Luisa Foti)
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