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CdT: L'opinione. Quei privilegi da eliminare nell’AVS

g scardamaglia

Da: CdT, 8.7.16 pag 33, Rubrica "l’opinione" (vedi anche il blog di Ticinonews.ch)

 

Gianfranco Scardamaglia *

 

Quei privilegi da eliminare nell’AVS

 

Sul «Corriere del Ticino» nelle ultime settimane sono apparsi alcuni articoli sulle contromisure da adottare affinché il fondo di compensazione AVS possa continuare a far fronte ai costi.


Alcune le proposte avanzate: ridurre le rendite, aumentare l’IVA e alzare l’età di pensionamento.

Tuttavia, nessuna analisi né proposta per tagliare alcune delle rendite indecenti versate dall’AVS.

Ad esempio, riflettiamo sulle rendite di vedovanza che le donne divorziate possono incassare alla morte dall’ex marito.

Come descritto nel sito www.avs-ai.ch , secondo le disposizioni legali in vigore, il diritto alla rendita vedovile può essere riconosciuto anche alle donne divorziate.

Infatti, le donne divorziate, il cui ex marito è deceduto, hanno diritto a una rendita per vedove a 4 condizioni:
(a) se hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni,
(b) se al momento del divorzio avevano più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno dieci anni,
(c) se il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni, dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni,
(d) se non soddisfano nessuna delle condizioni (a) (b) o (c) hanno diritto a una rendita per vedove fino al compimento del 18° anno del figlio più giovane.
Quest’ultima condizione (d) rappresenta per i mariti ed i divorziati maschi la sola condizione per cui possa venir loro concessa una rendita vedovile.

Ma c’è di più: queste donne divorziate alla morte dell’ex marito incassano la rendita vedovile indipendentemente dalla loro attività professionale e dal reddito conseguito.
Di conseguenza una divorziata non risposata con un reddito di 10.000 franchi mensili netti avrà anche diritto alla rendita vedovile alla morte dell’ex marito, pure se quest’ultimo non le doveva pagare alcun contributo alimentare per se stessa.

A cascata poi ulteriori costi potranno ricadere sulle casse dell’AVS.

Infatti, le donne divorziate vedove con un modesto reddito possono conseguentemente pure beneficiare delle prestazioni complementari, che non sono prestazioni assistenziali ma costituiscono un diritto che la persona può legittimamente far valere se sono adempiute le condizioni di legge.
Ad esempio, a fronte di una rendita vedovile di poche centinaia di franchi mensili, l’importo massimo garantito dalla prestazione complementare si situerà attorno ai 36’000 franchi annui. E tutto questo fino all’età del loro pensionamento, attualmente 64 anni.
Naturalmente esse potranno pure incassare la rendita vedovile del secondo pilastro (cassa pensione) dell’ex marito deceduto; e questo nonostante al momento del divorzio esse abbiano già incassato la metà dei contributi AVS e della prestazione di libero passaggio del secondo pilastro versati dal marito durante gli anni di matrimonio.
 
Ora, per sanare i conti dell’AVS si vorrebbero ridurre le rendite, aumentare l’IVA, addirittura innalzare l’età di pensionamento, ma, nonostante gli importanti mutamenti sociali ed economici degli ultimi decenni, si persiste nel voler mantenere il pagamento delle rendite vedovili (e se del caso le prestazioni complementari) alle donne divorziate, con o senza figli, quando l’ex marito muore, anche in caso di convivenza duratura con un altro uomo.

Non sarebbe ora di eliminare dalla legge questi privilegi facenti parte di un passato oramai superato e non più corrispondenti ai bisogni reali delle donne? Perché continuare a versare queste "rendite plus" facendone pagare il caro prezzo alla collettività?

Il solo passo finora intrapreso è la mozione parlamentare federale (non ancora trattata dal Nazionale) di Marco Romano ( https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154010 ). Essa si prefigge di concedere gli stessi diritti a entrambi i coniugi (maschi o femmine) sposati o divorziati superstiti e, conseguentemente, di limitare i costi a carico della collettività. Alla morte dell’ex marito o dell’ex moglie, il coniuge divorziato superstite, non risposato né convivente, dovrebbe aver diritto ad una rendita superstite al massimo corrispondente al contributo alimentare dovuto dal defunto o dalla defunta coniuge e per la durata prevista nella sentenza di divorzio.

Incomprensibilmente, il progetto della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» non prevede alcuna modifica legislativa per parificare i vedovi alle vedove, né per eliminare l’attuale privilegio della rendita plus alle divorziate.
 

* Coordinatore del Movimento Papageno

Gianfranco Scardamaglia è una figura attiva nel dibattito politico del Canton Ticino e coordinatore del Movimento Papageno, impegnato nei diritti dei genitori separati e dei figli. È Consigliere Comunale a Losone e interviene regolarmente su temi di giustizia e politiche familiari.

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