La legislazione attuale in materia di cognome e di cittadinanza non rispetta il principio dell'uguaglianza fra l'uomo e la donna e deve essere modificata, anche a seguito di una sentenza di Strasburgo. I lavori parlamentari sono ormai in fase avanzata e porteranno ad una modifica del Codice civile. L'abbandono del doppio cognome per le donne sposate e la possibilità per i figli di assumere il cognome della madre sono le principali novità della riforma del diritto matrimoniale attualmente in discussione a Berna. La riforma, voluta in nome della parità uomo-donna anche a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Da: CdT, 12.11.2008, pag 3
|
La legislazione attuale in materia di cognome e di cittadinanza non rispetta il principio dell'uguaglianza fra l'uomo e la donna e deve essere modificata, anche a seguito di una sentenza di Strasburgo. I lavori parlamentari sono ormai in fase avanzata e porteranno ad una modifica del Codice civile. L'abbandono del doppio cognome per le donne sposate e la possibilità per i figli di assumere il cognome della madre sono le principali novità della riforma del diritto matrimoniale attualmente in discussione a Berna. La riforma, voluta in nome della parità uomo-donna anche a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha già superato le fasi iniziali della procedura parlamentare e se riceverà il nulla osta dei due rami del Parlamento potrebbe entrare in vigore contemporaneamente al rinnovato Codice civile, di cui è parte integrante.
Un solo cognome per la moglie |
|||
![]()
|
|||
![]() QUESTIONE DI UGUAGLIANZA Presto ci sarà una modifica del Codice civile. (Key) |
|||
STORIA
Quando il cognome era solo un fatto privato
Per parecchio tempo, nella storia, il cognome non è stato oggetto di regolamentazione. Ancora verso la metà XIX secolo era considerato una questione privata. Il matrimonio non produceva alcun effetto: marito e moglie conservavano ciascuno il proprio cognome. Le prime disposizioni sul cognome appaiono soltanto alla fine del XVIII secolo, a fini d'ordine e di identificazione. Il cognome acquista allora due funzioni: da un lato, serve a identificare una persona nelle sue relazioni con lo Stato e la società e, dall'altro, è parte della personalità e, in quanto tale,protetto.
In Europa occidentale, nel XVII e XVIII secolo, alle donne sposate è concesso portare anche il cognome del marito. Nell'ambito della codificazione degli effetti giuridici del matrimonio, alla fine del XVIII secolo, il diritto della sposa di assumere il cognome dello sposo si trasforma - nei Paesi germanofoni, compresi i Cantoni della Svizzera tedesca - in obbligo di cambiare cognome. Negli ordinamenti d'origine romana o anglosassone permane invece il diritto consuetudinario secondo il quale la sposa porta il cognome del marito oltre al proprio.
L'obbligo della sposa di cambiare cognome si è estesa ai Cantoni romandi e al Ticino nel 1907, con l'adozione del Codice civile svizzero.
Le tappe del diritto
La riforma del diritto matrimoniale del 1984, entrata in vigore il 10 gennaio 1988, e intende « istituire tra marito e moglie, per il bene dell'unione coniugale, una collaborazione fondata sull'eguaglianza dei diritti e degli obblighi ». Vista la sempre maggiore eguaglianza tra donna e uomo nella vita pubblica, era in effetti opportuno promuovere la parità giuridica dei coniugi. In materia di cognome e di cittadinanza il progetto del Consiglio federale del 1979 prevedeva il mantenimento del principio secondo il quale la sposa prende il cognome dello sposo. All'epoca, il Consiglio federale notava che lasciare ai fidanzati la possibilità di scegliere come cognome coniugale quello dell'uno o dell'altro era una parità puramente formale, poiché uno dei coniugi doveva rinunciare al proprio cognome. Il Consiglio federale ricordava altresì che, in virtù dell'articolo 30 CC, i coniugi potevano essere autorizzati, per gravi motivi, a cambiare il proprio cognome, assumendo quello da nubile della sposa. Per tener conto degli sviluppi sociali, il progetto governativo dava quindi alla donna coniugata il diritto non solo di aggiungere, ma anche di anteporre a quello del marito il proprio cognome da nubile, a condizione tuttavia che il cognome coniugale fosse riconoscibile (per es. Bernasconi in Goggi). Solo il cognome coniugale sarebbe figurato nei registri ufficiali.
L' Assemblea federale modificò il disegno di revisione, adottando una disposizione in virtù della quale la sposa può dichiarare di voler mantenere il proprio cognome da nubile seguito dal cognome coniugale; la donna coniugata può così portare un doppio cognome che figura nei registri dello stato civile.
Il diritto di cittadinanza era così disciplinato:fino all'entrata in vigore della riforma del 1984, la moglie perdeva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale per seguire quella del coniuge. Lo statuto del marito, invece, rimaneva immutato.
Nonostante la proposta del Consiglio federale di conservare la normativa vigente, il Parlamento modificò la legge in modo che la moglie acquisisse la cittadinanza del marito senza perdere quella che possedeva prima del matrimonio.
La riserva svizzera
La soluzione adottata dal Parlamento nell'ottobre 1984 sapeva di compromesso: non garantiva la piena uguaglianza tra donna e uomo in materia di cognome e cittadinanza. L'articolo 5 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988, recita «i coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso [...] ». La Svizzera ha emesso una riserva a favore dell'applicabilità delle disposizioni di diritto federale concernenti il cognome ma con una decisione del 22 febbraio 1994 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato priva di efficacia la riserva della Svizzera nel Protocollo n.
7 in merito al cognome e alla cittadinanza. In seguito a questa sentenza, il 1° luglio 1994 il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza sullo stato civile, autorizzando losposoamantenereilpropriocognome da celibe, anteponendolo a quello coniugale, se gli sposi fanno domanda di portare il cognomeda nubile della sposa come cognome coniugale. Poiché questa possibilità è prevista nell'ordinanza sullo stato civile e non nel Codice civile, la normativa contenuta in quest'ultimo continua a essere contraria al principio della parità dei sessi e l'ordinanza è in contraddizione con la legge. Da qui la necessità di una riforma.
NON SOLO ANAGRAFE
La scelta del cognome tocca la sfera dell'identità. (Key)




Comments