Stemma della Svizzera CONFOEDERATIO HELVETICA Le autorità federali della Confederazione Svizzera Home page Mail Cerca Archivio dei comunicati stampa dicembre 1998 deutsch français Nuovo diritto del divorzio Comunicato per la stampa Il Consiglio federale porrà in vigore il nuovo diritto del divorzio il 1° gennaio 2000 Lunedì, il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il nuovo diritto del divorzio il 1° gennaio del 2000: sino a tale data, i Cantoni dovranno adeguare le loro disposizioni legali concernenti il divorzio ai nuovi principi del diritto federale. La decisione del Consiglio federale è stata resa possibile grazie al fatto che non è riuscito alcun referendum diretto contro le relative modifiche del Codice civile. Divorzio non piú dipendente dalla colpa Le rivedute disposizioni in materia di divorzio sostituiscono l'obsoleto ordinamento del 1912. Cardini del nuovo diritto sono l'introduzione di un divorzio indipendente dalla colpa e una regolamentazione equa delle conseguenze economiche. Sono in particolare sanciti legalmente il divorzio su richiesta comune e il divorzio su azione dopo un periodo di separazione di quattro anni. Gli alimenti dipendono fondamentalmente da criteri legali oggettivi (ripartizione dei compiti durante il matrimonio, la durata dello stesso, l'età, lo stato di salute, il reddito e la sostanza dei coniugi, la cura dei figli, ecc.) e non più dalla colpa. Un'altra delle principali innovazioni consiste nel fatto che la parte del secondo pilastro costituita durante il matrimonio è di norma ripartita a metà tra i coniugi, indipendentemente dalla causa di divorzio e dal regime matrimoniale. Tale regolamentazione migliorerà sensibilmente la situazione economica delle donne divorziate. Il bene dei figli elemento centrale Le nuove disposizioni garantiscono al meglio la tutela del bene dei figli. Sarà tra l'altro possibile esercitare in comune l'autorità parentale anche in caso di divorzio, qualora i genitori inoltrino un'istanza comune in tal senso. Tale normativa si applica del resto anche a coppie non sposate e può essere richiesta anche da genitori il cui divorzio è stato pronunciato prima del 1° gennaio 2000. I genitori debbono inoltre accordarsi sulla partecipazione di ciascuno alle cure del figlio e sulla ripartizione delle spese per il mantenimento. L'autorità parentale in comune deve inoltre essere in linea di principio compatibile con il bene dei figli. Il Tribunale ha ora la facoltà di nominare per i figli coinvolti dal divorzio, a determinate condizioni, un curatore che ne difenda gli interessi nell'ambito del processo. Il nuovo diritto del divorzio sancisce infine il diritto di principio del figlio di essere sentito. Codificazione di mediazione matrimoniale ed extramatrimoniale Nell'ambito della revisione del diritto del divorzio sono state inoltre rivedute le basi legali in materia di atti dello stato civile e del matrimonio, come pure in altri ambiti del diritto di famiglia, in particolare nel diritto di filiazione. Per la prima volta, la mediazione matrimoniale ed extramatrimoniale è oggetto di regolamentazione approfondita nel Codice delle obbligazioni. Per la mediazione professionale internazionale, il Parlamento ha prescritto un obbligo di autorizzazione per la quale sono competenti gli uffici previsti dal diritto cantonale. Il 1° gennaio 2000, il Consiglio federale emanerà in proposito un'ordinanza esecutiva. 14 dicembre 1998 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA Servizio informazione e stampa Per informazioni supplementari: Margit Moser-Szeless, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 78